I Fondi Comuni di Investimento sono una tipologia di strumento finanziario recepita dalla normativa italiana nel 1983 e, insieme con le SICAV, fanno parte degli OICR (Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio).
Il Fondo Comune di Investimento è una forma di gestione del risparmio collettiva che consente a tutti i sottoscrittori (quindi anche ai piccoli risparmiatori) l’accesso ad una diversificazione del proprio investimento tra più titoli finanziari, mercati, settori economici ed aree geografiche, consentendo così un contenimento del rischio di perdita del capitale.
Il Fondo Comune di Investimento è sostanzialmente un patrimonio autonomo, suddiviso in quote, di pertinenza di una pluralità di investitori, istituito da una SGR (Società di Gestione del Risparmio). Una SGR può gestire una molteplicità di fondi, ciascuno distinto da un proprio patrimonio autonomo.
L’istituto del Fondo Comune di Investimento si basa infatti sul principio della separazione patrimoniale, cioè il Patrimonio del fondo costituisce un’entità autonoma e separata, ed è per legge distinto dal patrimonio della società di gestione e da quello dei singoli partecipanti, oltre che da quello di ogni altro fondo gestito dalla SGR.
Il principio della separazione patrimoniale implica che sul patrimonio comune del fondo non sono consentite azioni da parte di creditori della SGR, mentre i creditori dei singoli investitori possono agire solo nei confronti della quota patrimoniale posseduta dai medesimi.
Soggetti coinvolti e vigilanza.
La SGR promuove, organizza e gestisce in modo collettivo il patrimonio del fondo ed amministra i rapporti con i partecipanti, mentre la custodia operativa dei titoli e la gestione della liquidità deve essere affidata per legge ad un’unica banca depositaria.
La banca depositaria è l’istituto di credito al quale è affidata la custodia del patrimonio, ed assolve al compito di vigilare sulla legittimità e la correttezza delle operazioni effettuate nell’ambito della gestione del fondo, oltre a garantire la correttezza del calcolo del patrimonio e del valore delle quote.
Gli organi preposti alla vigilanza sui fondi sono la Consob e la Banca d’Italia.
La Consob, Commissione Nazionale per le Società e la Borsa, vigila sulla trasparenza e correttezza dei comportamenti della SGR nei confronti degli investitori.
La Banca d’Italia, invece, vigila sulla stabilità patrimoniale e sul contenimento del rischio delle SGR, oltre che sull’operato delle Banche depositarie.
Quote di partecipazione.
Il patrimonio del Fondo Comune di Investimento è suddiviso in quote di partecipazione, rappresentate da certificati nominativi o al portatore, secondo la scelta effettuata dal sottoscrittore.
Il valore unitario di una quota è determinato dal rapporto tra il totale delle attività nette del fondo ed il numero delle quote in circolazione.
Le quote di partecipazione possono essere sottoscritte presso la SGR istitutrice del fondo, ma anche presso gli sportelli bancari e i promotori finanziari. Il rimborso del valore delle quote sottoscritte può avvenire in qualsiasi momento su semplice richiesta dell’investitore, e sarà effettuata secondo le modalità previste sul regolamento del fondo.
Per alcune tipologie di fondi è previsto un ammontare minimo di sottoscrizione, in particolare la quota minima di sottoscrizione è pari a 500.000 euro per i fondi speculativi (Hedge Fund), e di 50.000 euro per i fondi chiusi e i fondi aperti che investono anche in prodotti derivati.
Il Benchmark
Una delle peculiarità che contraddistinguono i Fondi Comuni di Investimento, è l’obbligo di dichiarare il Benchmark.
Il Benchmark è un parametro oggettivo di riferimento (ad esempio un indice, o una composizione ponderata di più indici) che deve rispecchiare la tipologia di strumenti finanziari ed i mercati su cui il fondo investe.
Lo scopo del Benchmark è quello di rendere possibile il confronto tra il risultato operativo del fondo comune (cioè la “bravura” del gestore) e valutarne il profilo di rischio: un risultato di gestione superiore al benchmark è normalmente sinonimo di una gestione profittevole del patrimonio collettivo.