Indice
- 1 Guida Completa al Contratto per Persona da Nominare
- 1.1 Natura e Funzione del Contratto per Persona da Nominare
- 1.2 La Riserva di Nomina: Presupposti e Caratteristiche
- 1.3 Rappresentanza e Condizione nel Contratto per Persona da Nominare
- 1.4 Legittimazione e Capacità delle Parti
- 1.5 La Dichiarazione di Nomina: Modalità, Termini e Forma
- 1.6 Effetti della Dichiarazione di Nomina e Sostituzione Soggettiva
- 1.7 Carattere Oneroso o Gratuito della Nomina
- 1.8 Ambito di Applicazione e Limiti
- 1.9 La Riserva di Nomina nel Contratto Preliminare di Compravendita
- 1.10 Aspetti Fiscali
- 1.11 Trascrizione e Pubblicità
- 1.12 Differenza tra Contratto per Persona da Nominare e Figure Affini
- 1.13 Conclusione
Guida Completa al Contratto per Persona da Nominare
Il contratto per persona da nominare rappresenta uno degli strumenti più raffinati e flessibili del diritto contrattuale italiano. Si tratta di una figura che consente a una parte di riservarsi la facoltà di indicare, entro un termine prestabilito, un soggetto terzo che subentrerà nei diritti e negli obblighi derivanti dal contratto, fin dall’origine. Questa peculiare dinamica negoziale trova fondamento negli articoli 1401-1405 del codice civile, che disciplinano minuziosamente le modalità, gli effetti e i limiti di tale istituto. La guida che segue esplora dettagliatamente tutti gli aspetti giuridici, pratici e fiscali del contratto per persona da nominare, facendo chiarezza sulle sue applicazioni, differenze rispetto ad altre figure contrattuali e sulle implicazioni operative.
Natura e Funzione del Contratto per Persona da Nominare
Il contratto per persona da nominare si inserisce nella più ampia categoria dei contratti che permettono una formazione progressiva del vincolo definitivo. In questa tipologia, la parte che stipula il contratto (detta stipulans) si riserva di nominare, entro un certo termine, un altro soggetto (l’electus), il quale diventerà titolare dei diritti e degli obblighi sorti dal contratto, con effetto retroattivo. La riserva di nomina, pertanto, non costituisce un elemento accidentale fine a sé stesso, ma rappresenta una vera e propria facoltà riconosciuta per legge al contraente, che può così mantenere una certa flessibilità nella determinazione definitiva del soggetto che beneficerà o sarà obbligato dal contratto.
Questa struttura si differenzia dal contratto preliminare, benché anche in quest’ultimo sia possibile inserire una riserva di nomina. Tuttavia, il contratto per persona da nominare rimane eventuale: se la dichiarazione di nomina non viene effettuata nei tempi e nei modi previsti, il contratto produce i suoi effetti esclusivamente tra i contraenti originari.
La Riserva di Nomina: Presupposti e Caratteristiche
Secondo quanto previsto dal codice civile, la riserva di nomina deve essere inserita contestualmente alla conclusione del contratto. Non è ammesso che tale riserva venga apposta in un momento successivo, poiché ciò condurrebbe alla creazione di due contratti distinti, snaturando la funzione dell’istituto. Il contratto, pertanto, si perfeziona fin da subito fra lo stipulans e il promittens, mentre l’incertezza riguarda unicamente la possibilità che un terzo soggetto venga successivamente designato come effettivo contraente.
Un elemento di particolare interesse è che la persona da nominare può anche non essere ancora esistente al momento della stipula. Ciò che rileva, invece, è la sua esistenza e la capacità giuridica nel momento in cui la dichiarazione di nomina viene effettivamente effettuata.
Rappresentanza e Condizione nel Contratto per Persona da Nominare
La dottrina e la giurisprudenza riconoscono nel rapporto tra stipulans ed electus una dinamica assimilabile a quella della rappresentanza volontaria. In particolare, lo stipulans agisce come rappresentante potenziale dell’electus, il quale, una volta nominato, subentra nella posizione contrattuale con effetto retroattivo. Questa impostazione consente allo stipulans di liberarsi da ogni vincolo una volta effettuata la nomina valida, lasciando che il rapporto giuridico prosegua esclusivamente tra il promittens e l’electus.
Dal punto di vista tecnico, la riserva di nomina viene spesso vista anche come una condizione mista: risolutiva rispetto all’acquisto dello stipulans e sospensiva rispetto a quello dell’electus. In altre parole, fino al compimento della nomina, lo stipulans è il titolare dei diritti e degli obblighi; con la nomina, questi vengono trasferiti all’electus, con efficacia ex tunc.
Legittimazione e Capacità delle Parti
Affinché il contratto per persona da nominare sia valido, sia lo stipulans sia l’electus devono possedere la necessaria legittimazione e capacità. In particolare, la mancanza di legittimazione, come nel caso di contratti riservati per legge a soggetti qualificati (ad esempio, la vendita di una farmacia solo a farmacisti), può determinare la nullità del contratto anche se la riserva di nomina è stata inserita correttamente.
Quanto alla capacità giuridica, la dottrina più accreditata richiede che il nominato la possieda fin dalla conclusione del contratto. Tuttavia, è sufficiente che la capacità d’agire sia acquisita successivamente, purché sia posta in essere una ratifica da parte dell’electus, con effetti retroattivi.
La Dichiarazione di Nomina: Modalità, Termini e Forma
Il cuore operativo del contratto per persona da nominare è la dichiarazione di nomina. Questa consiste in un atto unilaterale recettizio, che deve essere comunicato al promittens entro un termine predeterminato. La legge stabilisce un termine ordinario di tre giorni dalla conclusione del contratto, ma le parti possono convenire termini diversi, purché lo esplicitino chiaramente nella clausola di riserva.
Affinché la dichiarazione produca effetti, deve essere accompagnata da una procura anteriore al contratto oppure dall’accettazione contestuale dell’electus. In mancanza di questi elementi, la dichiarazione è inefficace. L’accettazione dell’electus può avvenire anche tramite ratifica, purché sia comunicata entro i termini previsti.
Un aspetto di primaria importanza è la forma: la dichiarazione di nomina e la relativa accettazione devono rivestire la stessa forma richiesta per il contratto principale. Questo è fondamentale, ad esempio, nei contratti aventi ad oggetto beni immobili, per i quali è richiesta la forma scritta a pena di nullità.
Effetti della Dichiarazione di Nomina e Sostituzione Soggettiva
La dichiarazione di nomina validamente effettuata comporta la sostituzione dell’electus allo stipulans nella titolarità dei diritti e degli obblighi contrattuali, con efficacia retroattiva. Se la dichiarazione non viene fatta, o non è valida, il contratto resta efficace tra i contraenti originari.
Il meccanismo, dunque, non impone un obbligo allo stipulans di nominare necessariamente un terzo, ma gli attribuisce un onere: la mancata dichiarazione nel termine prestabilito comporta il consolidamento degli effetti contrattuali in capo allo stipulans stesso.
Carattere Oneroso o Gratuito della Nomina
La nomina può essere effettuata sia a titolo oneroso che gratuito. Lo stipulans può agire in favore di un terzo in cambio di un corrispettivo, soprattutto se il contratto risulta particolarmente vantaggioso, oppure può nominare l’electus senza alcuna contropartita, come atto di liberalità.
Ambito di Applicazione e Limiti
Non tutte le tipologie contrattuali sono compatibili con la riserva di nomina. Essa è esclusa nei contratti che prevedono obbligazioni a carico di una sola parte, nei contratti intuitu personae per disposizione di legge (ma è ammessa se la natura intuitu personae deriva dalla volontà delle parti) e nei contratti che possono essere stipulati solo da soggetti specifici. È inoltre inapplicabile ai contratti modificativi o estintivi di un rapporto preesistente e, in modo espresso, alla permuta.
La Riserva di Nomina nel Contratto Preliminare di Compravendita
Nel contratto preliminare di compravendita è frequentemente inserita una clausola di riserva di nomina. In questi casi, la comunicazione della nomina può essere effettuata anche dal terzo nominato, e l’accettazione dello stesso può essere manifestata anche attraverso atti giudiziari, ad esempio l’atto di citazione per l’esecuzione in forma specifica dell’obbligo di contrarre.
Aspetti Fiscali
Sul piano tributario, la riserva di nomina non altera la natura del contratto ai fini dell’imposta di registro. Tuttavia, la dichiarazione di nomina è soggetta a una disciplina specifica, che prevede l’applicazione dell’imposta di registro in misura fissa a condizione che sia rispettata la forma e il termine previsti dalla legge. Se tali condizioni non sono rispettate, la dichiarazione viene tassata come un nuovo atto, con l’applicazione dell’imposta prevista per il contratto cui si riferisce.
Nel caso di contratti preliminari con riserva di nomina, l’imposta si applica in misura fissa, salvo che siano stati versati acconti o caparre, nel qual caso si applica l’aliquota proporzionale.
Trascrizione e Pubblicità
Quando il contratto per persona da nominare ha ad oggetto il trasferimento di beni immobili, le regole sulla trascrizione sono particolarmente rilevanti. La trascrizione iniziale deve avvenire a favore dello stipulans e contro il promittens, mentre la riserva di nomina va annotata a margine. La dichiarazione di nomina, se trascritta nei termini, consente il subentro dell’electus con effetto retroattivo anche nei confronti dei terzi.
Differenza tra Contratto per Persona da Nominare e Figure Affini
Contratto per Conto di Chi Spetta
Questo istituto si distingue dal contratto per persona da nominare, poiché nel primo la determinazione del soggetto è oggettiva e necessaria, mentre nel secondo è eventuale e soggettiva, rimessa alla dichiarazione di nomina.
Cessione del Contratto
Benché presentino punti di contatto, le differenze sono profonde. Nella cessione del contratto, il terzo subentra ex nunc e la successione è regolata da una disciplina differente, soprattutto in tema di garanzie. Nel contratto per persona da nominare, invece, l’electus è considerato parte già dall’origine, una volta effettuata la nomina.
Contratto a Favore di Terzo
Nel contratto a favore di terzo, quest’ultimo non diventa mai parte del contratto, ma solo beneficiario della prestazione. Nel contratto per persona da nominare, il terzo nominato diventa invece parte a tutti gli effetti, subentrando nella posizione contrattuale dello stipulans.
Conclusione
Il contratto per persona da nominare è uno strumento di grande utilità e flessibilità, capace di adattarsi alle esigenze più diverse della prassi contrattuale, soprattutto in ambito immobiliare e commerciale. Tuttavia, la sua applicazione richiede una profonda conoscenza delle regole che ne disciplinano la validità, l’efficacia e la pubblicità, nonché degli oneri fiscali derivanti dalla dichiarazione di nomina. Una corretta impostazione della clausola di riserva, un’attenta osservanza dei termini e delle forme previste e una consapevolezza delle differenze rispetto agli istituti affini sono elementi essenziali per sfruttare appieno le potenzialità di questo particolare tipo di contratto, evitando insidie e contenziosi.