Pignoramento quote SRL intestate a fiduciarie

Introduzione al Pignoramento di Quote in Società Fiduciarie

Nel contesto giuridico italiano, la sentenza n. 24859 del 16 settembre 2024 della Corte di Cassazione ha fornito importanti chiarimenti sulle modalità di pignoramento delle quote di una società a responsabilità limitata (srl) intestate a società fiduciarie. Questo pronunciamento ha sollevato questioni sulla corretta procedura da adottare: se seguire il pignoramento presso terzi o il pignoramento diretto secondo l’art. 2471 del codice civile, specialmente quando le quote sono intestate fiduciariamente a un terzo. Esploriamo quindi le implicazioni e i dettagli di questa decisione.

Il Pignoramento di Quote di srl

Un caso emblematico coinvolge una donna che ha avviato un pignoramento presso terzi sui beni e le partecipazioni societarie del suo ex coniuge, affidate a società fiduciarie. Durante questo processo, la Siref Fiduciaria ha dichiarato di detenere partecipazioni in una srl per conto dell’ex marito. Il Giudice dell’esecuzione ha evidenziato che per le partecipazioni in una srl, la procedura corretta è quella disciplinata dall’art. 2471 del codice civile. Tale procedura è stata ritenuta invalida quando eseguita sotto le forme del pignoramento presso terzi, portando alla chiusura anticipata del procedimento.

La Reintestazione delle Quote

Successivamente, la Siref Fiduciaria ha effettuato la reintestazione delle quote al fiduciante. Durante un’assemblea straordinaria, a causa delle perdite che hanno azzerato il capitale, è stata deliberata la ricostituzione del capitale, a cui il debitore non ha partecipato. Di conseguenza, il Giudice dell’esecuzione ha sospeso l’efficacia dell’ordinanza, portando il Tribunale di Lecco a dichiarare cessata la materia del contendere, nonostante l’opposizione della creditrice.

I Nuovi Ricorsi e le Implicazioni Giuridiche

La sentenza è stata impugnata in Cassazione, a causa di un difetto di integrazione del contraddittorio, poiché la Siref Fiduciaria non aveva partecipato al giudizio. Anche in sede di rinvio, il Tribunale ha confermato la cessazione della materia del contendere, rilevando che il bene pignorato era uscito dal patrimonio del debitore. Ciò ha portato a ulteriori ricorsi da parte della donna e del marito, quest’ultimo anche con ricorso incidentale.

L’Efficacia del Pignoramento di Quote

La Corte ha analizzato la questione dell’efficacia del pignoramento, con la ricorrente che contestava l’immediata perdita di efficacia dello stesso a seguito dell’ordinanza del Giudice dell’esecuzione. La ricorrente sosteneva che l’opposizione agli atti esecutivi avrebbe dovuto essere esaminata nel merito, per annullare retroattivamente gli effetti del pignoramento. Quest’interpretazione è stata argomentata come compatibile con l’art. 24 della Costituzione, tutelando il diritto di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti.

La Qualità di Socio del Debitore

Un altro punto critico è stato l’asserzione che la qualità di socio del debitore fosse venuta meno, invalidando il pignoramento. La ricorrente ha sottolineato che, senza iscrizione del pignoramento nel Registro delle imprese o la nomina di un custode, le quote sarebbero state perse. Tuttavia, la legge impone al terzo, in questo caso la Siref Fiduciaria, obblighi di custodia, senza richiedere al creditore procedente di formalizzare ulteriormente il pignoramento.

La Conoscenza del Provvedimento

La decisione è stata ulteriormente criticata per la mancanza di motivazione riguardo alla conoscenza, da parte della società fiduciaria, del pignoramento e dell’opposizione in corso. La ricorrente ha argomentato che la notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell’udienza aveva già messo a conoscenza la fiduciaria, imponendole obblighi di custodia sulle quote.

La Legittimità del Pignoramento di Quote

Il ricorso incidentale dell’ex marito ha contestato la legittimità del pignoramento eseguito secondo l’art. 543 cod. proc. civ., anziché seguire gli adempimenti specifici dell’art. 2471 cod. civ. La Corte ha accolto questo ricorso, sottolineando l’importanza di seguire la procedura specifica prevista per le partecipazioni societarie.

Pignoramento di Quote: Dirette o Presso Terzi?

Il fulcro della questione risiede nel determinare se il pignoramento delle partecipazioni societarie debba seguire le forme del pignoramento presso terzi o quello diretto previsto dall’art. 2471 cod. civ. La Corte ha chiarito che le quote di una srl, essendo beni immateriali, devono essere sottoposte al pignoramento diretto, piuttosto che a quello presso terzi.

La Natura della Quota nel Capitale della srl

La quota in una srl rappresenta una posizione contrattuale obiettivata, con un valore di scambio autonomo, equiparabile a un bene mobile non iscritto. Questa natura giustifica la sua espropriabilità e determina le modalità di pignoramento, che devono seguire le regole del pignoramento mobiliare presso il debitore.

L’Esecuzione Forzata della Partecipazione

Il processo di esecuzione forzata della partecipazione si articola in due fasi: la notifica al debitore e alla società e la successiva iscrizione nel registro delle imprese. La notifica informa la società di un evento che incide sulla compagine sociale, mentre l’iscrizione garantisce l’opponibilità ai terzi degli atti di trasferimento successivi.

Applicazione dell’Art. 2471 alle Partecipazioni Fiduciarie

Nel caso di quote intestate a società fiduciarie, il pignoramento deve avvenire secondo le modalità dell’art. 2471 cod. civ. Questo perché l’intestazione fiduciaria non trasferisce la proprietà sostanziale, che rimane al fiduciante. Il pignoramento diretto produce un vincolo di indisponibilità del bene sia per il fiduciante che per la società fiduciaria.

I Vantaggi della Procedura Diretta

La procedura diretta secondo l’art. 2471 cod. civ. offre vantaggi significativi, come la semplificazione procedurale e la certezza nei conflitti tra creditore pignorante e acquirenti delle quote. La società fiduciaria non è considerata né possessore né debitor debitoris, confermando che il pignoramento diretto è l’approccio più adeguato per le quote fiduciarie.