Modello piano di riparto concordato preventivo​

Il piano di riparto nel concordato preventivo è la parte del piano che stabilisce come distribuire le risorse disponibili tra i creditori, indicando chi sarà pagato, in quale misura, con quali tempi e secondo quali criteri, nel rispetto delle cause legittime di prelazione e delle eventuali classi di creditori. La sua funzione pratica è rendere concreto il piano concordatario, offrendo una previsione chiara dei pagamenti e assicurando un trattamento ordinato e trasparente dei creditori; dopo l’approvazione e l’omologazione del concordato, il riparto deve essere eseguito secondo quanto previsto, nei limiti delle risorse effettivamente disponibili e delle regole stabilite dal tribunale.

Come scrivere piano di riparto concordato preventivo​

La redazione di un piano di riparto nel concordato preventivo deve partire dal contenuto della proposta approvata dai creditori e omologata dal tribunale. Il riparto non può introdurre una distribuzione diversa, più favorevole o più penalizzante rispetto a quella risultante dal piano concordatario, dalle eventuali classi, dalle condizioni dell’omologazione e dagli atti successivi che ne regolano l’esecuzione. La sua funzione è tradurre in dati concreti la percentuale e le modalità di pagamento previste, indicando quanto è effettivamente disponibile, quali crediti vengono soddisfatti e con quale ordine.

Prima della stesura occorre quindi esaminare il ricorso per l’ammissione alla procedura, il piano e la proposta concordataria, la relazione del professionista indipendente, il decreto di apertura, l’eventuale relazione del commissario giudiziale, il verbale di approvazione, il decreto di omologazione e ogni provvedimento adottato nella fase esecutiva. Devono essere considerate anche le eventuali modifiche al piano autorizzate dal tribunale, le transazioni intervenute con i creditori, le rinunce, le compensazioni e gli accordi che abbiano inciso sull’ammontare dei crediti o sulle modalità di pagamento.

Il documento dovrebbe identificare con precisione la procedura, riportando il tribunale competente, il numero di ruolo generale, la denominazione completa del debitore, il codice fiscale, la sede legale, il nominativo del commissario giudiziale e, se previsto, del liquidatore giudiziale o degli altri organi incaricati dell’esecuzione. È opportuno indicare anche la data del decreto di apertura della procedura, la data del decreto di omologazione e gli estremi della proposta cui il riparto dà attuazione. Quando il piano di riparto viene predisposto in una fase successiva rispetto all’omologazione, deve risultare chiaramente a quale stato di avanzamento dell’esecuzione si riferisce e se si tratta di un riparto parziale, intermedio o finale.

La parte centrale deve contenere la ricostruzione delle somme disponibili. Occorre indicare il saldo iniziale della procedura, gli incassi realizzati dalla vendita dei beni, i corrispettivi derivanti dalla cessione dell’azienda o dei rami d’azienda, i canoni eventualmente riscossi, i recuperi di crediti, gli importi ottenuti da azioni giudiziali o transattive e ogni altra entrata prevista dal piano. Per ciascuna voce è utile specificare la data dell’incasso, la provenienza, l’eventuale vincolo di destinazione e la documentazione bancaria o contabile di supporto.

Dal totale lordo devono essere sottratti i costi necessari all’esecuzione della procedura. In questa sezione vanno indicati, secondo il caso concreto, i compensi degli organi della procedura, le spese di custodia, conservazione, pubblicità e vendita, gli oneri notarili, le spese legali, tecniche e fiscali, i costi bancari, gli eventuali debiti sorti per la prosecuzione dell’attività e gli accantonamenti autorizzati. Ogni esborso dovrebbe essere collegato a una fattura, a un provvedimento di liquidazione, a un’autorizzazione del giudice delegato o a un altro documento giustificativo. Non è sufficiente riportare una generica voce di “spese procedurali”, perché il creditore deve poter comprendere come si è formato il netto distribuibile.

Il piano deve poi indicare il saldo netto destinato al riparto, chiarendo se tale importo è interamente distribuibile oppure se una parte deve essere mantenuta in riserva. La riserva può essere necessaria per fronteggiare crediti contestati, giudizi pendenti, imposte non ancora determinate, spese future, conguagli di vendita, restituzioni o sopravvenienze passive. La relativa clausola deve precisare l’importo accantonato, la finalità, il soggetto che ne conserva la disponibilità, il conto sul quale viene depositato e le condizioni che consentiranno la sua successiva distribuzione o liberazione.

La ricostruzione dei crediti deve essere coerente con l’elenco dei creditori utilizzato nella procedura e con il trattamento stabilito nella proposta. Per ogni creditore è necessario riportare almeno la denominazione o il nome completo, il codice fiscale o la partita IVA, l’eventuale indirizzo di posta elettronica certificata, la natura del credito, l’importo nominale riconosciuto ai fini del concordato, l’importo eventualmente già pagato, la somma ancora dovuta e l’importo assegnato con il riparto. Se il creditore è rappresentato da un mandatario o da un professionista incaricato alla riscossione, ciò deve risultare dalla documentazione acquisita, così come devono essere indicati eventuali cessionari del credito, procuratori all’incasso o soggetti legittimati a ricevere il pagamento.

Il credito non deve essere riportato in modo indistinto quando presenta componenti diverse. È preferibile separare il capitale, gli interessi maturati, gli interessi eventualmente ammessi o esclusi, le spese, gli accessori e le somme oggetto di contestazione. Deve essere precisato se l’importo deriva dal riconoscimento contenuto nella proposta, da una domanda del creditore, da una transazione o da un provvedimento giudiziale. Nel concordato preventivo, l’accertamento dei crediti segue le regole proprie della procedura e non coincide automaticamente con la formazione dello stato passivo del fallimento o della liquidazione giudiziale; per questo il piano deve chiarire quale criterio è stato utilizzato per determinare gli importi rilevanti ai fini del riparto.

Particolare attenzione deve essere riservata alla graduazione dei crediti. Il documento deve spiegare l’ordine con cui vengono distribuite le somme, distinguendo le spese e i crediti prededucibili, i crediti assistiti da privilegio, pegno o ipoteca, i crediti chirografari e, quando previsto, le diverse classi dei creditori. La graduazione deve rispettare il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, la proposta approvata e il provvedimento di omologazione. Non è corretto applicare automaticamente una percentuale unica a tutti i creditori se il piano prevede trattamenti differenziati, né è possibile modificare in sede di riparto le percentuali o le modalità di pagamento già approvate.

Per i crediti garantiti da privilegio speciale, pegno o ipoteca, è opportuno indicare il bene o il diritto oggetto della garanzia, il valore attribuito alla garanzia e l’eventuale parte del credito degradata a chirografo. Quando il valore del bene non consente l’integrale soddisfacimento del credito garantito, il piano deve rendere evidente quale quota viene pagata in ragione della prelazione e quale quota concorre con i creditori chirografari. Se la proposta prevede la soddisfazione non integrale dei creditori privilegiati, il piano di riparto deve richiamare le ragioni giuridiche ed economiche già esaminate nella procedura e indicare il criterio di calcolo applicato.

Per ciascun creditore è utile esporre la percentuale di soddisfacimento, specificando se si tratta della percentuale nominale prevista dal piano o della percentuale effettiva risultante dal rapporto tra somma assegnata e credito considerato. Devono essere chiariti gli eventuali arrotondamenti, le soglie minime di pagamento, il trattamento delle frazioni inferiori a un centesimo e il criterio adottato quando il calcolo matematico produce differenze rispetto all’importo complessivamente disponibile. Una clausola di conguaglio può stabilire che gli scostamenti derivanti dagli arrotondamenti siano imputati all’ultima posizione, distribuiti proporzionalmente o regolati secondo un criterio previamente autorizzato.

Le modalità di pagamento devono essere descritte in modo operativo. Il piano dovrebbe precisare se il versamento avverrà mediante bonifico bancario, assegno circolare, mandato di pagamento o altro strumento, il termine entro il quale verrà disposto, il conto corrente utilizzato e la documentazione che il creditore deve trasmettere. È consigliabile prevedere che il pagamento sia effettuato esclusivamente sul conto intestato al creditore o risultante da una delega o da una procura valida, evitando il trasferimento su coordinate comunicate informalmente. Quando il pagamento dipende dalla ricezione di IBAN, certificazioni fiscali o dichiarazioni di titolarità del credito, la relativa condizione deve essere formulata con chiarezza e senza trasformarsi in un ostacolo non previsto dal piano omologato.

Devono essere regolati anche i casi di mancata collaborazione del creditore, irreperibilità, rifiuto di ricevere la somma, coordinate bancarie errate, conto intestato a un soggetto diverso, decesso del creditore o successione non ancora documentata. La clausola può prevedere il deposito delle somme su un conto vincolato, presso un notaio o secondo le modalità autorizzate dal tribunale, stabilendo quando il pagamento potrà considerarsi validamente eseguito e quali conseguenze derivino dal mancato incasso. Non è opportuno dichiarare estinto il credito per il solo fatto che il bonifico sia stato respinto dalla banca, se la causa del mancato accredito dipende da un errore imputabile alla procedura.

Il documento deve chiarire il trattamento dei crediti contestati o sottoposti a condizione. Per tali posizioni occorre indicare l’importo oggetto di accantonamento, la quota eventualmente distribuita in via provvisoria e l’evento da cui dipende la definitiva attribuzione. La clausola dovrebbe specificare chi è incaricato di monitorare il giudizio o la condizione, entro quale termine devono essere comunicate le variazioni e come saranno ripartite le somme liberate. Se il credito viene definitivamente escluso o ridotto, il piano deve indicare se l’eccedenza sarà distribuita agli altri creditori della stessa categoria, utilizzata per coprire costi sopravvenuti o restituita al debitore, sempre nel rispetto del piano e delle autorizzazioni necessarie.

Quando il piano prevede più pagamenti, il riparto deve distinguere le singole scadenze, le percentuali assegnate a ciascuna tranche, gli eventuali interessi e le condizioni per procedere alle rate successive. Devono essere affrontate anche le ipotesi di ritardo nella liquidazione degli attivi, mancata vendita di un bene, incasso inferiore alle previsioni o sopravvenienze attive. Una clausola corretta non può autorizzare unilateralmente una modifica sostanziale del trattamento dei creditori; può invece descrivere i meccanismi di adeguamento già previsti dalla proposta o rinviare al tribunale per le decisioni che eccedono i poteri dell’organo incaricato.

Il piano deve contenere una dichiarazione di conformità alla proposta concordataria e al decreto di omologazione. È opportuno affermare che le somme distribuite sono state determinate sulla base delle disponibilità effettivamente acquisite, che sono state considerate le spese documentate e autorizzate, che la graduazione applicata corrisponde a quella prevista dagli atti della procedura e che non sono state introdotte condizioni nuove a danno dei creditori. Se vi sono scostamenti rispetto alle previsioni originarie, questi devono essere spiegati con indicazione delle cause, degli effetti sulla percentuale di pagamento e dell’eventuale provvedimento che li ha autorizzati.

Tra le dichiarazioni utili rientrano anche l’attestazione sull’assenza, o sulla corretta gestione, di conflitti di interesse, la verifica dell’identità dei beneficiari, l’acquisizione della documentazione relativa alla titolarità dei crediti ceduti e il rispetto degli obblighi fiscali e antiriciclaggio applicabili. I dati personali devono essere trattati esclusivamente per le finalità della procedura e il documento diffuso ai creditori dovrebbe contenere solo le informazioni necessarie, evitando la pubblicazione indiscriminata di dati bancari o fiscali non indispensabili.

I riferimenti normativi devono essere selezionati in base alla fase e alla struttura del concordato. Il piano può richiamare le disposizioni del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza relative al contenuto della proposta e del piano, alle classi, alla valutazione dei crediti, alla liquidazione dei beni, alla prededuzione, all’omologazione e all’esecuzione del concordato, oltre alle norme del codice civile sulla prelazione e sull’imputazione dei pagamenti. I richiami devono essere verificati rispetto alla versione vigente della legge e coordinati con la disciplina transitoria applicabile alla specifica procedura, perché il regime normativo può dipendere dalla data di presentazione della domanda e dagli atti già compiuti.

Gli allegati rendono il piano verificabile. Dovrebbero essere inseriti, in relazione alle esigenze della procedura, il prospetto analitico dei creditori, il riepilogo delle somme incassate, l’elenco delle spese sostenute, gli estratti del conto della procedura, i provvedimenti di autorizzazione, i conteggi delle percentuali, la documentazione delle vendite, le quietanze, la tabella degli accantonamenti e l’elenco delle posizioni non pagate o pagate solo parzialmente. Una tabella di sintesi può affiancare il testo discorsivo, purché i dati siano riconciliabili con la contabilità della procedura e con il totale effettivamente distribuibile.

La formulazione finale dovrebbe individuare con precisione il soggetto responsabile dell’esecuzione dei pagamenti, la data di predisposizione, la sottoscrizione digitale o autografa richiesta, gli eventuali visti degli organi della procedura e la trasmissione al tribunale o ai creditori secondo le modalità stabilite. Se il riparto richiede un’autorizzazione preventiva, il documento deve essere presentato come proposta di riparto e non come atto già esecutivo. Se invece si tratta del rendiconto di un pagamento già effettuato, deve indicare la data delle operazioni e allegare le relative prove.

Una clausola conclusiva specifica può stabilire che il pagamento produce effetti nei limiti dell’importo riconosciuto, che eventuali somme ricevute in eccesso devono essere restituite, che qualsiasi variazione delle coordinate bancarie deve essere comunicata con modalità verificabili e che le contestazioni devono essere presentate entro il termine e nella forma previsti dal provvedimento della procedura. Deve però essere evitata ogni previsione che comprima i diritti dei creditori oltre quanto già stabilito nella proposta concordataria e nel decreto di omologazione, perché il piano di riparto ha natura esecutiva e contabile, non può diventare uno strumento per riscrivere il concordato.

Esempio piano di riparto concordato preventivo​

Piano di riparto del concordato preventivo

Tribunale competente:
Procedura di concordato preventivo n.
/ R.G.
Debitore:
, con sede legale in , codice fiscale e partita IVA , in persona di , nato/a a il , codice fiscale , nella qualità di
Commissario giudiziale:
, con studio in , codice fiscale
Liquidatore giudiziale / Commissario liquidatore: , con studio in , codice fiscale
Giudice delegato:

Provvedimento di ammissione alla procedura: del
Provvedimento di omologazione: del
Oggetto: piano di riparto delle somme disponibili nell’ambito della procedura di concordato preventivo

1. Premesse

Il presente piano di riparto è predisposto ai sensi degli artt. del Decreto Legislativo , n. , e in conformità alla proposta, al piano concordatario e al provvedimento di omologazione emesso dal Tribunale di in data .

Il piano tiene conto:

a) delle somme effettivamente incassate dalla procedura alla data del ;
b) delle spese e degli oneri prededucibili maturati e da maturare;
c) dell’elenco dei creditori ammessi al voto e delle risultanze dello stato passivo concordatario;
d) delle classi dei creditori previste dalla proposta concordataria;
e) delle eventuali variazioni intervenute rispetto alle previsioni originarie;
f) delle somme necessarie per il completamento delle attività della procedura.

2. Attivo disponibile

Alla data del , l’attivo complessivamente realizzato o comunque disponibile è il seguente:

| Voce | Importo |
|—|—:|
| Disponibilità liquide iniziali | Euro |
| Proventi derivanti dalla liquidazione dei beni | Euro
|
| Incassi da crediti | Euro |
| Proventi finanziari | Euro
|
| Altri realizzi | Euro |
| Totale attivo lordo | Euro
|

Dal totale dell’attivo lordo devono essere detratti:

| Voce | Importo |
|—|—:|
| Spese di procedura già sostenute | Euro |
| Compensi degli organi della procedura | Euro
|
| Imposte, tasse e oneri fiscali | Euro |
| Costi di custodia, conservazione e liquidazione | Euro
|
| Spese bancarie e amministrative | Euro |
| Accantonamenti per spese future | Euro
|
| Altri oneri prededucibili | Euro |
| Totale deduzioni | Euro
|

La somma netta disponibile per il riparto ammonta pertanto a Euro .

3. Accantonamenti

Prima dell’esecuzione dei riparti sono accantonate le seguenti somme:

| Causale dell’accantonamento | Importo | Termine o condizione di svincolo |
|—|—:|—|
| Spese future della procedura | Euro
| |
| Crediti contestati o condizionati | Euro
| |
| Crediti oggetto di giudizio | Euro
| |
| Imposte e oneri fiscali futuri | Euro
| |
| Altri accantonamenti | Euro
| |

Gli accantonamenti saranno mantenuti sul conto corrente intestato alla procedura presso , IBAN , fino al verificarsi delle condizioni indicate ovvero fino al provvedimento di svincolo dell’organo competente.

4. Criteri generali di riparto

Il riparto sarà eseguito nel rispetto:

a) dell’ordine delle cause legittime di prelazione;
b) della graduazione prevista dalla proposta concordataria omologata;
c) delle percentuali e delle modalità riconosciute a ciascuna classe;
d) delle somme effettivamente disponibili;
e) delle risultanze definitive dell’elenco dei creditori;
f) delle disposizioni contenute nel provvedimento di omologazione del
.

I creditori appartenenti alla medesima classe saranno soddisfatti secondo il medesimo criterio percentuale, salvo quanto previsto dalla proposta concordataria omologata e salvo le differenze derivanti dall’esistenza di cause di prelazione, contestazioni, condizioni o accantonamenti.

5. Crediti prededucibili

Sono riconosciuti in prededuzione, nei limiti risultanti dalla legge e dalla proposta concordataria omologata, i seguenti crediti:

| Creditore | Titolo del credito | Importo ammesso | Importo da pagare |
|—|—|—:|—:|
| | | Euro | Euro |
| | | Euro | Euro |
| | | Euro | Euro |

Totale da corrispondere ai creditori prededucibili: Euro .

Il pagamento dei crediti prededucibili sarà effettuato entro il , mediante , previa verifica della documentazione giustificativa e degli eventuali adempimenti fiscali applicabili.

6. Creditori privilegiati

I creditori privilegiati risultano così individuati:

| Creditore | Natura della prelazione | Importo ammesso | Grado | Somma assegnata |
|—|—|—:|—:|—:|
|
| | Euro | | Euro |
| | | Euro | | Euro |
|
| | Euro | | Euro |

Totale assegnato ai creditori privilegiati: Euro .

Il pagamento sarà eseguito secondo l’ordine dei privilegi e nei limiti della capienza dell’attivo destinato alla relativa categoria, tenuto conto delle somme già riscosse, delle eventuali rinunce e delle risultanze definitive della procedura.

7. Creditori chirografari

I creditori chirografari saranno soddisfatti nella misura prevista dalla proposta concordataria omologata, come segue:

| Classe | Descrizione | Ammontare complessivo dei crediti | Percentuale di soddisfacimento | Importo complessivo assegnato |
|—|—|—:|—:|—:|
|
| | Euro | % | Euro |
| | | Euro | % | Euro |
|
| | Euro | % | Euro |

Totale assegnato ai creditori chirografari: Euro .

Per ciascun creditore, l’importo spettante sarà determinato applicando la percentuale di soddisfacimento prevista per la rispettiva classe all’importo del credito ammesso, salvo gli effetti derivanti da pagamenti già effettuati, compensazioni autorizzate, rinunce, cessioni o altre vicende traslative debitamente documentate.

8. Elenco analitico dei pagamenti

| N. | Creditore | Codice fiscale / partita IVA | Classe o prelazione | Credito ammesso | Percentuale applicata | Importo da pagare | Modalità di pagamento |
|—:|—|—|—|—:|—:|—:|—|
|
| | | | Euro | % | Euro | |
|
| | | | Euro | % | Euro | |
|
| | | | Euro | % | Euro | |

Gli importi indicati nel presente piano si intendono al lordo o al netto degli eventuali oneri fiscali secondo quanto previsto dalla normativa applicabile e dalla documentazione contabile della procedura.

9. Crediti contestati, condizionati o non ancora definitivi

Per i crediti contestati, condizionati o non definitivamente accertati è previsto il seguente trattamento:

a) accantonamento della somma di Euro ;
b) pagamento provvisorio della somma di Euro ;
c) esclusione temporanea dal riparto fino al verificarsi di
;
d) applicazione del criterio previsto dal provvedimento del .

Il pagamento delle somme accantonate avverrà in favore dell’avente diritto entro giorni dal verificarsi di , previa produzione della documentazione comprovante il definitivo riconoscimento del credito.

In mancanza del verificarsi della condizione entro il termine del , le somme accantonate saranno destinate secondo le modalità stabilite dal provvedimento di del .

10. Modalità e termini di pagamento

I pagamenti saranno effettuati entro il mediante:

a) bonifico bancario sul conto corrente comunicato dal creditore;
b) assegno circolare non trasferibile;
c) altro mezzo autorizzato, consistente in
.

Il creditore dovrà comunicare i propri dati bancari entro il all’indirizzo o tramite posta elettronica certificata all’indirizzo .

Il pagamento sarà eseguito esclusivamente sulla base di coordinate bancarie intestate o cointestate al creditore, salvo diversa documentata autorizzazione o comunicazione proveniente da soggetto munito dei necessari poteri.

Le spese bancarie relative ai pagamenti saranno poste a carico di .

11. Cessioni, surroghe e variazioni soggettive

Eventuali cessioni di credito, surroghe, successioni, fusioni, incorporazioni, modifiche della denominazione sociale o variazioni dei poteri rappresentativi dovranno essere comunicate alla procedura entro il , corredate dalla documentazione comprovante la legittimazione del soggetto richiedente.

In assenza di idonea documentazione, il pagamento sarà effettuato in favore del soggetto risultante dagli atti della procedura, con effetto liberatorio nei limiti consentiti dalla legge.

12. Verifiche e contestazioni

Prima dell’esecuzione del riparto, il presente piano sarà sottoposto a verifica da parte di e, ove necessario, all’approvazione o autorizzazione di .

Eventuali osservazioni o contestazioni dovranno essere presentate entro giorni dalla comunicazione del piano, mediante .

Le contestazioni dovranno indicare:

a) il creditore interessato;
b) la posizione o il numero progressivo di riferimento;
c) l’importo contestato;
d) le ragioni della contestazione;
e) la documentazione a sostegno.

Le contestazioni non sospenderanno l’esecuzione del riparto, salvo diverso provvedimento dell’autorità competente o diversa determinazione dell’organo della procedura.

13. Esiti del riparto

A seguito dell’esecuzione dei pagamenti, saranno predisposti:

a) il rendiconto delle somme incassate e pagate;
b) l’elenco dei pagamenti effettuati;
c) l’indicazione degli importi non corrisposti e delle relative ragioni;
d) la situazione degli accantonamenti residui;
e) la relazione conclusiva sull’esecuzione del riparto.

Eventuali somme non riscosse dai creditori entro saranno depositate presso ovvero gestite secondo le modalità stabilite da .

14. Clausola di salvaguardia

Qualora, successivamente all’approvazione del presente piano, emergano errori materiali, variazioni dell’attivo, ulteriori spese prededucibili, pagamenti già effettuati, duplicazioni, compensazioni, rinunce o altri elementi idonei a incidere sull’importo spettante, il piano potrà essere rettificato limitatamente alle voci interessate, previa comunicazione a e nel rispetto delle disposizioni applicabili.

Resta fermo che nessun pagamento potrà essere effettuato in misura superiore alle somme effettivamente disponibili e agli importi riconosciuti secondo la proposta concordataria omologata.

15. Trattamento dei dati personali

I dati personali contenuti nel presente piano saranno trattati esclusivamente per finalità connesse alla gestione, all’esecuzione e alla rendicontazione della procedura, nel rispetto della normativa vigente e secondo l’informativa resa da .

16. Documenti allegati

Sono allegati al presente piano:

  1. prospetto dell’attivo realizzato;
  2. prospetto delle spese prededucibili;
  3. elenco dei creditori ammessi;
  4. prospetto analitico delle somme spettanti;
  5. documentazione relativa agli accantonamenti;
  6. copia del provvedimento di omologazione;
  7. copia delle autorizzazioni necessarie;
  8. ulteriore documentazione: .

    17. Approvazione ed efficacia

    Il presente piano di riparto diviene efficace a decorrere dal , subordinatamente a .

    Il piano è approvato da in data ed è trasmesso a per gli adempimenti di competenza.

    Luogo , data

    Per il debitore
    Nome e cognome:
    Qualifica:

    Firma:

    Il commissario giudiziale
    Nome e cognome:

    Firma:

    Il liquidatore giudiziale / commissario liquidatore
    Nome e cognome:

    Firma:

    Il professionista attestatore, ove previsto
    Nome e cognome:

    Ordine professionale:
    Numero di iscrizione:

    Firma:

    Per presa visione / autorizzazione
    Autorità o organo competente:

    Provvedimento del
    Firma: