La prescrizione dei buoni fruttiferi postali rappresenta un tema di grande rilevanza per i risparmiatori italiani. Questo argomento, spesso oggetto di controversie tra sottoscrittori e intermediari, si interseca con numerose questioni giuridiche e pratiche che coinvolgono la normativa bancaria, la disciplina dei prodotti finanziari e le peculiarità delle decisioni degli organismi di risoluzione delle controversie. La presente guida intende offrire un quadro dettagliato e aggiornato della materia, soffermandosi sulle principali problematiche emerse negli ultimi anni, sulle decisioni di riferimento e sulle implicazioni per i titolari dei buoni.
Indice
- 1 Introduzione ai buoni fruttiferi postali e al concetto di prescrizione
- 2 La disciplina normativa della prescrizione dei buoni fruttiferi postali
- 3 Le controversie più diffuse: obblighi informativi e responsabilità dell’intermediario
- 4 Le decisioni degli organismi di risoluzione delle controversie: orientamenti recenti
- 5 La normativa emergenziale e le proroghe dovute al Covid-19
- 6 La questione risarcitoria e la responsabilità extracontrattuale
- 7 Suggerimenti pratici per i titolari di buoni fruttiferi postali
- 8 Conclusioni
Introduzione ai buoni fruttiferi postali e al concetto di prescrizione
I buoni fruttiferi postali sono strumenti di investimento a basso rischio, diffusi soprattutto tra le famiglie italiane, emessi da Cassa Depositi e Prestiti e collocati tramite Poste Italiane. Si tratta di titoli nominativi che prevedono la restituzione del capitale investito, maggiorato degli interessi calcolati secondo modalità e tassi stabiliti per ciascuna serie di emissione. Essi rappresentano da decenni un pilastro del risparmio popolare, grazie alla semplicità di sottoscrizione e alla garanzia statale.
Il concetto di prescrizione, in ambito giuridico, indica il termine oltre il quale non è più possibile far valere un diritto in giudizio. In riferimento ai buoni fruttiferi postali, la prescrizione riguarda il diritto di chiedere il rimborso del capitale e degli interessi maturati: decorso tale termine, l’importo non può più essere reclamato dal titolare o dai suoi eredi.
La disciplina normativa della prescrizione dei buoni fruttiferi postali
Il termine di prescrizione applicabile ai buoni fruttiferi postali è di regola decennale e decorre dalla data di scadenza del titolo. La data di scadenza è determinata dalle condizioni della serie di emissione, come stabilito dai decreti ministeriali pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. Al termine del periodo di validità, il titolare può richiedere il rimborso entro dieci anni; successivamente, il diritto si estingue e le somme vengono devolute a un apposito fondo istituito presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze.
È fondamentale comprendere che la mancata conoscenza della scadenza o la mancata ricezione di comunicazioni da parte dell’intermediario non incide, in linea generale, sulla decorrenza del termine di prescrizione. La giurisprudenza ha infatti chiarito che la pubblicità delle condizioni sulla Gazzetta Ufficiale e le caratteristiche del prodotto, per le serie più risalenti, sono considerate elementi sufficienti per ritenere il risparmiatore edotto circa la durata e le modalità di rimborso del buono.
Le controversie più diffuse: obblighi informativi e responsabilità dell’intermediario
Molte delle controversie tra sottoscrittori e intermediari riguardano la presunta violazione degli obblighi informativi da parte di chi colloca i buoni. Gli investitori, spesso cointestatari del titolo con persone anziane o defunte, lamentano di non aver ricevuto informazioni adeguate circa la durata, la scadenza e le modalità di rimborso, nonché di non essere stati avvertiti dell’imminente sopravvenienza della prescrizione.
Una delle questioni più dibattute riguarda la consegna del cosiddetto Foglio Informativo al momento della sottoscrizione. Se per i prodotti finanziari più recenti la consegna di tale documento è obbligatoria e dettagliatamente disciplinata dalla normativa di trasparenza bancaria, per i buoni fruttiferi di vecchia emissione – soprattutto quelli sottoscritti prima degli anni 2010 – la prassi era diversa. In molti casi, la consegna del Foglio Informativo non era prevista, né erano indicate sul titolo la data di scadenza o le modalità di rimborso.
Tuttavia, le pronunce degli organismi di risoluzione delle controversie hanno stabilito che la mancata consegna della documentazione informativa non impedisce all’intermediario di eccepire la prescrizione, qualora la richiesta di rimborso intervenga dopo il decorso del termine decennale. In altri termini, l’onere di provare la tempestività della richiesta di rimborso resta in capo al titolare del buono, mentre la responsabilità dell’intermediario per la mancata informazione può eventualmente dar luogo a una diversa azione risarcitoria, da valutare caso per caso.
Le decisioni degli organismi di risoluzione delle controversie: orientamenti recenti
Negli ultimi anni, il tema della prescrizione dei buoni fruttiferi postali è stato più volte affrontato dagli organismi di risoluzione delle controversie bancarie e finanziarie. In particolare, le decisioni più rilevanti hanno riguardato la competenza degli stessi organismi a pronunciarsi su tali controversie, la decorrenza della prescrizione e le conseguenze della mancata consegna del Foglio Informativo.
Un caso emblematico ha riguardato la richiesta di rimborso di un buono cointestato, sottoscritto nei primi anni 2000 e non riscosso alla scadenza. L’intermediario aveva negato il pagamento per intervenuta prescrizione, sostenendo che la richiesta fosse pervenuta oltre il termine decennale. Da parte del sottoscrittore, era stato eccepito il mancato rispetto degli obblighi informativi e l’assenza di comunicazioni sulla scadenza e sulla prescrizione imminente.
L’organismo di risoluzione delle controversie ha ribadito la propria competenza a decidere sia in relazione alla materia trattata che al periodo di riferimento, respingendo le eccezioni avanzate dall’intermediario. In merito al merito della controversia, è stato chiarito che la prescrizione decorre dall’ultimo giorno dell’anno solare in cui il buono giunge a scadenza, secondo i principi espressi dalle decisioni di coordinamento precedenti.
È stato inoltre precisato che anche in assenza di atti interruttivi della prescrizione, la mancata consegna del Foglio Informativo non impedisce di eccepire la prescrizione stessa, poiché la violazione degli obblighi informativi rileva solo ai fini di una eventuale azione risarcitoria, la cui valutazione è separata e autonoma rispetto al diritto al rimborso.
La normativa emergenziale e le proroghe dovute al Covid-19
Un capitolo a sé stante riguarda le modifiche temporanee introdotte dalla normativa emergenziale per far fronte alla crisi pandemica da Covid-19. In particolare, il legislatore aveva previsto una proroga dei termini di prescrizione per i buoni fruttiferi cartacei la cui scadenza cadeva nel periodo di emergenza sanitaria.
La disposizione stabiliva che il diritto al rimborso di tali titoli potesse essere esercitato entro due mesi dalla cessazione dello stato di emergenza. Tuttavia, le decisioni degli organismi di risoluzione delle controversie hanno chiarito che il termine ultimo di esigibilità per i buoni interessati da tale normativa era fissato al 30 settembre 2021, indipendentemente dalla data di cessazione formale dello stato di emergenza, che è intervenuta il 31 marzo 2022. Di conseguenza, le richieste di rimborso presentate oltre tale data non sono state accolte, a meno che non siano stati compiuti atti interruttivi della prescrizione entro il termine stabilito.
La questione risarcitoria e la responsabilità extracontrattuale
In numerose controversie, i sottoscrittori hanno tentato di ottenere il risarcimento dei danni subiti a causa della mancata informazione sull’imminente prescrizione o della mancata consegna del Foglio Informativo. In questi casi, la domanda risarcitoria è fondata sulla violazione di regole di condotta poste a tutela della correttezza nei rapporti tra intermediari e clienti.
Le decisioni di coordinamento degli organismi di risoluzione delle controversie hanno stabilito che la competenza a decidere su tali domande risarcitorie dipende dal momento in cui la violazione della regola di condotta è stata posta in essere, e non dal momento in cui è maturato il diritto al rimborso o la prescrizione. In altre parole, ciò che rileva è il comportamento dell’intermediario all’atto della conclusione del contratto, da valutarsi secondo la normativa vigente in quel periodo.
Tuttavia, la possibilità di ottenere un risarcimento presuppone la prova concreta del danno subito e del nesso causale con la condotta dell’intermediario. Nella prassi, solo in casi particolarmente gravi e documentati viene riconosciuto un risarcimento; nella maggior parte delle situazioni, la mancata informazione viene considerata inidonea, di per sé, a impedire la prescrizione o a fondare una responsabilità risarcitoria.
Suggerimenti pratici per i titolari di buoni fruttiferi postali
Alla luce delle regole e delle interpretazioni sopra illustrate, è essenziale che i titolari di buoni fruttiferi postali prestino la massima attenzione alla documentazione in loro possesso, alle date di sottoscrizione e alle serie di emissione. È importante monitorare la scadenza del proprio titolo e agire tempestivamente per richiedere il rimborso, senza attendere che decorra il termine di prescrizione. In caso di dubbi sulla data di scadenza o sulle modalità di rimborso, è consigliabile rivolgersi all’intermediario o consultare i decreti ministeriali relativi alla serie di appartenenza del buono.
In caso di rifiuto del rimborso per intervenuta prescrizione, prima di avviare un procedimento di reclamo o di ricorso agli organismi di risoluzione delle controversie, è opportuno valutare se sussistono reali elementi di responsabilità dell’intermediario sotto il profilo degli obblighi informativi e se ciò possa dar luogo a una concreta domanda risarcitoria.
Conclusioni
La prescrizione dei buoni fruttiferi postali rappresenta un tema complesso, in cui si intrecciano disciplina normativa, obblighi di trasparenza, prassi operative e orientamenti giurisprudenziali. La tutela del risparmiatore richiede attenzione, consapevolezza dei propri diritti e tempestività nell’esercitarli. Solo una conoscenza approfondita delle regole applicabili e delle più recenti interpretazioni consente di orientarsi correttamente e di evitare spiacevoli conseguenze legate alla perdita del diritto di rimborso.
Chiunque sia titolare di buoni fruttiferi postali dovrebbe dunque informarsi e agire per tempo, affidandosi eventualmente a professionisti del settore, per salvaguardare il proprio risparmio e far valere le proprie ragioni in caso di controversia.