Con riguardo alle procedure di difesa del lavoratore nell’ambito del procedimento disciplinare, gravano, sul datore di lavoro, tre specifici oneri:
audizione del lavoratore incolpato, se questi lo richieda . Infatti, secondo l’art. 7, co. 2, dello Statuto dei lavoratori (L. 20 maggio 1970, n. 300), “il datore di lavoro non può adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti del lavoratore senza avergli preventivamente contestato l’addebito e senza averlo sentito a sua difesa”; Deve quindi essere anche inviata una lettera di richiamo disciplinare.
formalizzare le modalità di audizione in termini chiari e inequivocabili. “Conseguentemente è nulla la sanzione disciplinare … nel caso in cui il datore di lavoro si limiti a dichiarare genericamente la propria disponibilità all’audizione senza indicare un giorno e un’ora, nei quali tale audizione possa avvenire”;
acquisire le giustificazioni del lavoratore. Alle modalità di tale acquisizione si dovrebbe applicare la regola dell’adempimento al domicilio del debitore, di cui all’art. 1182 cod. civ., anche se la giurisprudenza ha rilevato che “nessuna fonte normativa o pattizia prevede che l’audizione del lavoratore debba aver luogo nell’orario e nella sede di lavoro..”.
Formalità dell’audizione orale. L’audizione orale del lavoratore non richiede particolari formalità, di conseguenza, non è necessaria la redazione di un verbale dell’incontro, anche se per il datore di lavoro può essere utile, ai fini della prova, acquisire un documento sottoscritto dal lavoratore che ne attesti lo svolgimento.
Documentazione aziendale. L’art. 7 Stat. Lav., non prevede, nell’ambito del procedimento disciplinare, l’obbligo per il datore di lavoro di mettere a disposizione del lavoratore (nei cui confronti sia stata elevata una contestazione di addebiti di natura disciplinare) la documentazione aziendale relativa ai fatti contestati.
La mancanza di tale obbligo è stata ribadita dalla giurisprudenza che, tuttavia, ha, dapprima, fatto salva “la possibilità per il lavoratore medesimo di ottenere, nel corso del giudizio ordinario d’impugnazione del licenziamento, irrogato all’esito del procedimento suddetto, l’ordine di esibizione della documentazione stessa”[ e, in un secondo momento, ha affermato che “la messa a disposizione da parte del datore di lavoro dei documenti aziendali deve ritenersi dovuta solo in quanto e nei limiti in cui l’esame degli stessi sia necessario al fine di una contestazione dell’addebito idonea a permettere alla controparte un’adeguata difesa con conseguente necessità, in tale ultima ipotesi, che il lavoratore, il quale lamenti la violazione di tale obbligo, specifichi quali sarebbero stati i documenti la cui messa a disposizione sarebbe stata necessaria al predetto fine”.
Pertanto, ove non vi siano particolari ragioni di riservatezza è consigliabile che il datore di lavoro consenta la riproduzione in fotocopia della documentazione aziendale, sempre all’interno dell’impresa e compatibilmente con le esigenze imprenditoriali.