Il preavviso di licenziamento è previsto dal codice civile art. 2122, che garantisce a le due parti, dipendente e datore di lavoro, di provvedere a trovare una soluzione dopo lo scioglimento del contratto.
Se il periodo di preavviso non viene prestato si ha come conseguenza un’indennità sostitutiva. Per maggiori informazioni è possibile leggere questa guida sul preavviso dimissioni pubblicata sul sito Letteradidimissioni.net. Il preavviso non è però richiesto per i contratti a termine, poiché il contratto si scioglie da solo al termine del tempo prefissato e sottoscritto dalle parti. Anche il contratto di formazione segue le regole di contratti a termine.
Le ferie non possono essere prese durante il periodo di preavviso, pertanto se si possiedono ferie residue dovranno essere pagate dal datore di lavoro.
Se si è soggetti a un contratto di formazione, non è possibile dare le dimissioni prima della scadenza naturale del contratto senza subire la decurtazione dallo stipendio dei giorni di mancato preavviso o dei giorni che mancano alla scadenza naturale del contratto.
Il modo migliore per chiudere questo tipo di contratto è accordarsi col datore di lavoro per una rottura consensuale del contratto di lavoro.